CONFEDERAZIONE
GENERALE DELL’AGRICOLTURA ITALIANA
CONFAGRICOLTURA
CATANIA
STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI
Art.1
Costituzione-Denominazione-Sede E’ costituita la CONFAGRICOLTURA CATANIA con sede in
Catania Via P. Toselli n. 49, come
associazione non riconosciuta e senza fine di lucro.
Essa concorre a costituire la Confederazione Generale
dell’Agricoltura Italiana norma dell’art. 3 dello Statuto della
Confederazione stessa.
Essa costituisce inoltre la Federazione Regionale
degli Agricoltori della Sicilia, a norna dell’art. 25
del predetto Statuto confederale.
Art. 2
Scopi. La
CONFAGRICOLTURA CATANIA rappresenta e tutela gli interessi generali e
particolari degli imprenditori inquadrati nelle Organizzazioni che ne fanno
parte, conduttori in economia, in forme associate e coltivatori diretti,
singoli o associati, che producono, trasformano e commercializzano i prodotti
agricoli, nonchè le loro associazioni dei produttori,
cooperative, società ed altre forme associative.
A tal fine
si propone:
a) di
tutelare gli interessi e la professionalità della impresa
agricola in ogni sua forma, nonchè della proprietà e
della conduzione agricola della provincia, rappresentandole nei confronti di
qualsiasi autorità, amministrazione ed ente pubblico o privato, nonchè di qualsiasi altra organizzazione economica e
sindacale. Per l’assolvimento di tali compiti, essa provvede
a studiare i problemi sindacali, tecnici ed economici di interesse
particolare per l’agricoltura della provincia, ad elaborare i criteri ed a tracciare
le direttive generali alle quali dovranno attenersi i singoli Sindacati di
categoria e le singole Sezioni di
Prodotto;
b) di
coordinare l’attività dei Sindacati di categoria in essa
inquadrati, onde realizzare la massima unità di indirizzo nella trattazione e
nella definizione di questioni di carattere generale.
Agli scopi suddetti, anche in
relazione a quanto previsto dall’art. 2, comma secondo, dello Statuto
confederale, ogni proposta di contratto o di accordo collettivo che i Sindacati
inquadrati intendono stipulare o di cui essi vengono richiesti, sarà sottoposta
all’autorizzazione della CONFAGRICOLTURA CATANIA, cui spetta di impartire le
direttive che dovranno essere seguite e di riservarsi eventualmente la ratifica
dei contratti e degli accordi medesimi ai fini della loro validità.
E’ attribuita alla CONFAGRICOLTURA CATANIA la
stipulazione dei contratti e degli accordi collettivi che riguardino
interessi di carattere comune ad alcuni o a tutti i Sindacati inquadrati.
Ogni contratto ed accordo collettivo stipulato dalla
CONFAGRICOLTTURA CATANIA o dai Sindacati provinciali
di categoria costituiti presso la CONFAGRICOLTURA CATANIA deve essere
trasmesso alla Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana perchè agli
effetti della sua validità lo ratifichi.
Del pari la CONFAGRICOLTURA CATANIA deve ottenere la
preventiva autorizzazione da parte della Confederazione per iniziare trattative
dirette alla stipulazione di contratti o accordi collettivi.
Essa è tenuta inoltre a rendere operanti, in collaborazione
con i Sindacati di categoria interessati, contratti integrativi di quelli
Nazionali che la Confederazione ha facoltà di stipulare, d’intesa con le
Federazioni nazionali di categoria, qualora nella provincia non sia stato
all’uopo provveduto entro i termini di tempo prestabiliti;
c) di
stimolare l’incremento ed il miglioramento della produzione agricola, nonchè di promuovere e coordinare tutte le forme di attività intese alla difesa economica della produzione
agricola della provincia, curando la costituzione o l’adesione di
Organizzazioni ed Enti adeguati allo scopo. Per il conseguimento di tali attività le singole Sezioni di Prodotto possono
anche, in relazione agli scopi e alle direttive confederali, studiare e
proporre alla CONFAGRICOLTURA CATANIA eventuali accordi con Organizzazioni e
con Enti economici, interessati ai vari settori della produzione agricola
provinciale. Gli accordi devono essere sottoposti, agli effetti della loro
validità, alla ratifica della Confederazione;
d) di
provvedere alla nomina e promuovere l’intervento dei propri rappresentanti o
delegati in tutti quegli enti, organismi, istituzioni o commissioni in cui una
rappresentanza degli agricoltori sia prevista, richiesta ed opportuna per i
fini di cui alla lettera a);
e) di promuovere, coordinare e
rappresentare tutte le forme di attività e di servizi
intese ad assistere e potenziare le imprese agricole, nella loro gestione,
nelle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione, in quelle
ad esse connesse, anche in funzione della tutela e
della valorizzazione del territorio e dell’ambiente ed in quant’altro
ritenga utile alle stesse ed all’intero settore agricolo;
f) di provvedere alla difesa ed alla
valorizzazione delle produzioni agricole, assumendo ogni iniziativa adeguata
allo scopo; in particolare di promuovere, coordinare ed assistere
l’organizzazione economica dei produttori in associazioni dei produttori,
cooperative ed altre forme associative, promuovere o partecipare in assistenza
a contratti interprofessionali e ad accordi, anche economici, con enti,
associazioni o soggetti operanti nel sistema agro-alimentare;
g) di promuovere, favorire ogni
iniziativa, anche in attuazione di programmi pubblici nazionali, regionali o provinciali, concernente l’istruzione e l’aggiornamento
professionale ad ogni livello e grado, l’assistenza tecnica, l’attività di
centri studi e di laboratori sperimentali, l’organizzazione di mostre e fiere
campionarie di prodotti agricoli;
h) di promuovere il miglioramento delle
condizioni sociali ed economiche dei soggetti di cui al precedente primo comma
del presente articolo nonchè del personale loro
dipendente, curando e tutelando i loro bisogni ed interessi, anche in
attuazione delle iniziative assunte dalla Confederazione sul piano previdenziale
e pensionistico direttamente e tramite l’Ente di Patronato;
i) di promuovere e curare i rapporti con
le altre organizzazioni imprenditoriali, agricole ed extragricole,
operando per lo sviluppo complessivo dell’imprenditoria provinciale.
1) di
organizzare e far funzionare tutti quei servizi che possano agevolare il
compito degli agricoltori, al fine di prestare ad essi
tutta l’assistenza richiesta, anche per quanto riguarda la propaganda e la
informazione attraverso la stampa ed altri mezzi di divulgazione;
m) di
promuovere e facilitare lo studio e la risoluzione di tutti i problemi che
interessano l’agricoltura provinciale sotto l’aspetto tecnico ed economico, e
di promuovere e curare iniziative di carattere assistenziale
e culturale tendenti alla elevazione delle condizioni di lavoro e di vita dei
lavoratori agricoli.
Art. 2 bis
Realizzazione degli scopi. Per gli scopi sopra enunciati,
la CONFAGRICOLTURA CATANIA si propone:
1) di
coordinare la propria attività con quella delle altre Unioni della regione per il tramite della Federazione Regionale,
onde conseguire la necessaria unità di indirizzo per
la trattazione e la definizione di problemi di carattere regionale in armonia
con gli scopi previsti dal presente statuto;
2) di
attenersi ed uniformarsi strettamente alle deliberazioni ed alle direttive
degli organi statutari della Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana e della Federazione Regionale.
TITOLO II
DEGLI ASSOCIATI E DEI LORO OBBLIGHI E
CONTRIBUTI
Art. 3
Associati, Possono aderire alla CONFAGRICOLTURA CATANIA gli
agricoltori ed i coltivatori diretti, persone fisiche e giuridiche, che svolgano
attività od abbiano scopi e qualifica per poter essere inquadrati nei Sindacati
di categoria e nelle Sezioni di Prodotto che costituiscono la CONFAGRICOLTURA
CATANIA di cui ai titolo IV del presente Statuto.
Fanno parte
della CONFAGRICOLTURA CATANIA anche le Sezioni Provinciali dell’Associazione
Nazionale Giovani Agricoltori e del Sindacato Nazionale
Pensionati.
Aderisce
alla CONFAGRICOLTURA CATANIA il Sindacato Provinciale della Proprietà
Fondiaria.
Possono
altresì aderire alla CONFAGRICOLTURA CATANIA, a livello territoriale, le
Associazioni, gli Enti, le Organizzazioni e le Società che abbiano
scopi che si armonizzino con quelli della CONFAGRICOLTURA CATANIA, svolgano
attività e si propongano fini inerenti alla tutela, alla difesa ed
all’incremento dell’agricoltura e della produzione agricola in genere.
L’attività dei Sindacati provinciali di categoria e
delle Sezioni che fanno capo alle rispettive Federazioni ed Associazioni
Nazionali, nonchè quella delle Sezioni di Prodotto
provinciali che fanno capo alle rispettive Federazioni di Prodotto Nazionali,
si svolge esclusivamente nell’ambito della CONFAGRECOLTURA CATANIA, attraverso
i suoi uffici e servizi.
Art.4
Ammissione.
L’agricoltore o il coltivatore diretto
che intende aderire alla CONFAGRICOLTURA CATANIA in qualità
di socio deve presentare domanda alla Presidenza della CONFAGRICOLTURA
stessa, con la indicazione del titolo di proprietà o di godimento dell’azienda
o del fondo, le forme e le modalità di conduzione e di gestione, gli indirizzi
produttivi in atto, la qualifica professionale.
Nel caso di domanda presentata da una persona
giuridica, oltre che dai dati presentati nel precedente comma, la domanda deve
essere corredata anche dall’atto costitutivo, dallo statuto e dall’eventuale
regolamento. Le associazioni, gli enti e le organizzazioni di cui all’art. 3
comma quarto, dovranno presentare, oltre alla domanda, copia del rispettivo
statuto.
Sull’ammissione e sull’assegnazione ai singoli
Sindacati di categoria ed alle singole Sezioni di
Prodotto delibera il Comitato di Presidenza della CONFAGRICOLTIJRA CATANIA.
Qualora il socio, per l’esercizio della propria
attività agricola, appartenga contemporaneamente a diverse categorie e settori
produttivi, avrà diritto di essere iscritto ai corrispondenti Sindacati e
Sezioni.
Contro la deliberazione del Comitato di Presidenza, in
caso di mancato accoglimento della domanda o assegnazione ad un Sindacato o ad
una Sezione che l’interessato ritenga non conforme all’attività da lui svolta,
è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla notifica della deliberazione stessa,
al Consiglio Direttivo della CONFAGRICOLTURA CATANIA, il quale dovrà decidere
nella prima riunione successiva alla presentazione del ricorso.
Il socio ammesso verserà una quota di
iscrizione a fondo perduto e comunque non ripetibile; la misura di tale
quota verrà determinata ogni anno dall’Assemblea.
Art.5
Obblighi
dei soci. L’appartenenza alla CONFAGRICOLTURA CATANIA
comporta l’obbligo per i soci di osservare il presente Statuto e di uniformarsi
strettamente alle deliberazioni ed alle direttive della CONFAGRICOLTURA
CATANIA, nonchè di versare il contributo associativo
di cui all’art. 6.
L’impegno del socio dura tre anni ed è tacitamente
rinnovato per un ulteriore periodo triennale, se,
entro sei mesi dalla scadenza del suo impegno, l’interessato non ne dà disdetta
con lettera raccomandata.
E’ fatto espresso divieto ai singoli soci di
modificare le condizioni e i contratti
di lavoro in vigore ma anche gli altri accordi collettivi nazionali
sottoscritti dalla Confederazione, ovvero regionali o
provinciali, sottoscritti rispettivamente dalla Federazione Regionale e dalla
CONFAGRICOLTURA CATANIA.
Ogni accordo del genere sarà considerato nullo e di
nessun effetto, ed il socio che deroghi all’obbligo di cui al precedente comma
e persista in tale linea di condotta sarà passibile di
espulsione dalla CONFAGRICOLTURA stessa, con decisione del Consiglio Direttivo,
motivata e pubblicata.
Eguale provvedimento potrà essere preso anche a carico
del socio che mancasse gravemente alla necessaria
disciplina nei confronti della CONFAGRICOLTURA CATANIA.
Art.6
Contributi. I
singoli soci si impegnano a corrispondere alla CONFAGRICOLTURA
CATANIA il contributo associativo annuale, nonchè le
ulteriori contribuzioni deliberate dagli organi della CONFAGRICOLTURA CATANIA.
E’ facoltà
della CONFAGRICØLTURA CATANIA far valere i suoi diritti per la riscossione dei
suddetti contributi sulla base delle disposizioni di
legge.
I contributi sono fissati ogni anno dall’Assemblea
sulla base del bilancio dell’Assemblea stessa.
I Sindacati
provinciali di categoria e le Sezioni provinciali di
Prodotto potranno richiedere alla CONFAGRICOLTURA CATANIA specifiche
contribuzioni per far fronte ad esigenze particolari.
L’esazione
dei contributi deve avvenire a mezzo degli organi
della CONFAGRICOLTURA CATANIA.
In caso di ritardato pagamento del contributo
associativo, sono dovuti gli interessi di mora nella
misura legale fino al giorno dell’effettivo versamento.
Il mancato
versamento del contributo associativo annuale comporta, nei confronti del socio moroso, la sospensione del diritto
all’assistenza della CONFAGRICOLTURA CATANIA ed alla partecipazione alla sua
attività. I contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
Art. 7
Perdita della qualità di socio. La qualità di socio si perde:
a) per la
perdita totale del possesso o della proprietà dei terreni o, nel caso di enti ed organizzazioni, per lo scioglimento dei medesimi;
b) per recesso allo scadere del termine
previsto dal 2° comma dell’art. 5;
c) per
inadempienza agli obblighi previsti dal presente Statuto o per atto di indisciplina grave.
Sulla perdita della qualità di socio delibera il
Consiglio Direttivo con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e con il voto di almeno tre quarti dei membri
presenti.
Contro tale deliberazione è ammesso
ricorso all’Assemblea Generale entro trenta giorni dalla notifica della
deliberazione stessa. Il ricorso non sospende l’esecutorietà della
deliberazione del Consiglio Direttivo.
Le norme di cui sopra si applicano anche nei confronti
dei soci di cui al quarto comma dell’art. 3.
L’impegno del versamento dei contributi associativi
cessa a partire dall’anno successivo a quello in cui è
stata deliberata la perdita della qualità di socio.
Art.8
Obblighi della CONFAGRICOLTURA CATANIA verso la Confederazione
e la Federazione Regionale.
L’appartenenza
alla Confederazione comporta l’obbligo di:
-
adottare statuti
conformi allo statuto ed al regolamento confederale;
-
osservare lo statuto
ed il regolamento confederale;
-
uniformarsi alle
deliberazioni ed alle direttive generali della Confederazione;
-
adottare il logo
della Confagricoltura e riportarlo nell’intestazione della corrispondenza e dei
propri atti;
-
provvedere al
pagamento del contributo associativo annuale imputato dal deliberato degli
organi confederali ed assicurare l’acquisizione di tutta la documentazione
necessaria per consentire la riscossione dei contributi sindacali previsti da
norme di legge ovvero dall’autonomia collettiva o da accordi sindacali.
Allo scopo
di realizzare il maggior grado di coordinamento ed il più elevato livello di efficienza, La CONFAGRICOLTURA CATANIA è tenuta a fornire
notizie periodiche sulla situazione organizzativa ed amministrativa alla
Confederazione, la quale potrà provvedere agli accertamenti necessari in caso
di inadempienza o di situazione di particolare gravità e carenza.
Allorchè la CONFAGRICOLTURA CATANIA debba decidere su
argomenti che investono le direttive generali della Confederazione o che comunque possano interessare altre associazioni o categorie
inquadrate e recare a queste pregiudizio, la CONFAGRICOLTURA predetta è tenuta
a darne tempestiva notizia alla Presidenza confederale, la quale provvederà ad
impartire le opportune direttive.
Almeno una
volta all’anno, la CONFAGRICOLTURA CATANIA indice una
assemblea alla quale dovrà essere invitato il Presidente confederale, che potrà
farsi rappresentare da un suo delegato.
La
CONFAGRICOLTURA CATANIA è altresì tenuta ad uniformarsi alle deliberazioni ed
alle direttive degli organi statutari delle Federazioni Regionali ed a
corrispondere il proprio contributo nella misura necessaria a provvedere alle
spese di funzionamento della Federazione medesima. In caso di mancato
adempimento a tale obbligo la Confederazione potrà provvedere in via diretta
avvalendosi dei crediti vantati dalla CONFAGRICOLTURA CATANIA nei suoi
confronti.
Art.9
Inosservanza degli obblighi della CONFAGRICOLTURA CATANIA. Nei casi di inosservanza
degli obblighi derivanti dallo statuto confederale, il Presidente confederale
propone la convocazione di un’assemblea straordinaria della CONFAGRICOLTURA
CATANIA, perchè esamini gli addebiti ad essa mossi. Tale assemblea sarà
presieduta dal Presidente confederale o da uno dei Vice Presidenti.
Nei casi di inosservanza degli obblighi statutari e delle direttive
confederali, il Comitato Direttivo della Confagricoltura, su proposta del
Presidente, ha facoltà di decidere nei confronti della CONFAGRICOLTURA CATANIA:
a) la
sospensione dalle prestazioni istituzionali o comunque
dall’assistenza della Confederazione e della Federazione Regionale;
b) la
sospensione del diritto di voto negli organi confederali e nella Federazione
Regionale;
c) la proposta
all’Assemblea confederale di deliberare l’espulsione dalla Confederazione.
Qualora
nella CONFAGRICOLTURA CATANIA si verifichino
disfunzioni o carenze anche relativamente ad obblighi statutari, oppure di
queste sia investita la Confederazione, il Presidente confederale su delibera
della Giunta Esecutiva, può nominare un ispettore il quale, senza sostituirsi
agli organi direttivi della CONFAGRICOLTURA CATANIA svolge funzioni di
accertamento e controllo per contribuire ad assicurare il più sollecito
ripristino della normalità.
Qualora si verifichino situazioni particolarmente gravi o pericolose
carenze nell’attività della CONFAGRICOLTURA CATANIA, il Presidente confederale,
su delibera del Comitato Direttivo, nomina un Commissario il quale senza
assunzione di responsabilità alcuna di ordine economico o patrimoniale per
quanto attiene alte situazioni pregresse ed alle spese normali di funzionamento
della CONFAGRICOLTURA CATANIA nel periodo commissariale, sostituirà
temporaneamente gli Organi direttivi fino alla convocazione dell’Assemblea per
il ripristino della situazione ordinaria entro sei mesi, salvo proroga da
autorizzarsi dalla Giunta Esecutiva confederale su richiesta motivata.
Nei casi di
cui al comma precedente il Comitato Direttivo confederale ha facoltà di
decidere anche la sospensione del diritto di voto negli organi confederali e
nella Federazione Regionale.
Al Comitato
Direttivo confederale sono riconosciuti i poteri di intermediazione
- ed all’occorrenza di arbitrato ed intervento - nei confronti della
CONFAGRICOLTURA CATANIA. Contro le decisioni del Comitato Direttivo è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.
Nei casi di inadempienza degli obblighi della CONFAGRICOLTURA CATANIA
nei confronti della Federazione Regionale, il Consiglio Direttivo della
medesima, su proposta del Presidente, in ragione della gravità e della
persistenza dell’inadempienza, può deliberare nei confronti della
CONFAGRICOLTURA CATANIA:
1) la
richiesta alla Confederazione di effettuare una
ispezione, a norma dell’art. 6 dello Statuto confederale;
2) la
sospensione dell’assistenza prestata dalla Federazione Regionale;
3) la richiesta alla Confederazione di
sospensione delle prestazioni istituzionali ed eventualmente la sospensione del
diritto di voto negli organi confederali, a norma dell’art. 6 del suddetto
statuto;
4) la
richiesta alla Confederazione di espulsione, a norma
degli artt. 6 e 7 dello Statuto confederale.
Art. 10
Elettorato
passivo. L’incarico di
Presidente della CONFAGRICOLTURA CATANIA non può essere ricoperto per più di
due mandati consecutivi e non è compatibile con qualsiasi carica in partiti
politici e con il mandato parlamentare europeo, nazionale e regionale.
Art. 11
Perdita
della qualità di associato alla Confederazione. La CONFAGRICOLTURA CATANIA perde la qualità di associato:
a) per lo scioglimento della
CONFAGRICOLTUIRA CATANIA;
b) per recesso;
e) per espulsione da parte della
Confederazione a norma dello statuto confederale.
In
presenza delle condizioni di cui sopra è in facoltà della
Confederazione di promuovere la costituzione di altra corrispondente
organizzazione Provinciale o Interprovinciale per gli scopi di cui al presente
Statuto.
TITOLO III
COMPRENSORI
Art. 12
La CONFAGRICOLTURA CATANIA svolge la sua azione ed
esercita la propria attività su tu tutto il territorio
provinciale e pertanto, per esigenze organizzative ed operative, il territorio
provinciale stesso è suddiviso in comprensori presso cui hanno sede gli uffici
zona ed i recapiti comunali.
I comprensori vengono
individuati dal Consiglio Direttivo della CONFAGRICOLTURA CATANIA e possono
essere modificati in concomitanza di rilevanti trasformazioni dell’assetto
organizzativo della CONFAGRICOLTURA stessa.
Art. 13
I soci assegnati ai rispettivi comprensori in base
all’ubicazione dell’azienda, convocati in apposita
Assemblea, eleggono i delegati alla Assemblea Generale della CONFAGRICOLTURA
CATANIA.
Le assemblee sono indette dal Consiglio Direttivo
della CONFAGRICOLTURA CATANIA e convocate e presiedute dal Presidente della
CONFAGRICOLTURA CATANIA o da un suo delegato.
La convocazione dell’Assemblea di comprensorio avviene
secondo le procedure previste per l’Assemblea Generale della CONFAGRICOLTURA.
Per la validità delle adunanze e per le deliberazioni conseguenti si osservano
le nonne stabilite per l’Assemblea Generale della CONFAGRICOLTURA CATANIA.
Hanno diritto di voto e possono concorrere
all’elezione di delegato di comprensorio i soci del comprensorio medesimo, che siano i regola con il pagamento dei contributi associativi
dovuti alla CONFAGRICOLTURA CATANIA. Nel caso in cui il socio sia proprietario o conduca aziende ubicate in diversi
comprensori, questi verrà assegnato al comprensorio dove ricade l’azienda con
maggiore superficie, oppure, su sua richiesta, presso il comprensorio dove
risiede abitualmente.
Ciascun comprensorio esprime un numero di delegati
all’Assemblea Generale della CONFAGRICOLTURA CATANIA in ragione di uno ogni cinquanta soci o frazione superiore a venticinque.
Art. 14
Gli uffici zona ed i recapiti costituiscono lo
strumento operativo attraverso cui la CONFAGRICOLTURA CATANIA fornisce servizi
ed assistenza alle aziende associate.
Per ciascun comprensorio possono
essere istituiti uno o più uffici zona e recapiti in funzione della
consistenza organizzativa dei singoli comuni di comprensorio e delle
conseguenti necessità operative.
L’istituzione degli uffici di zona e dei recapiti è di
competenza del Consiglio Direttivo della CONFAGRICOLTURA
CATANIA.
Art. 15
Organi
della CONFAGRICOLTURA CATANIA. Sono organi della CONFAGRICOLTURA CATANIA:
a) l’Assemblea Generale;
b) il Consiglio
Direttivo;
c) il Comitato di
Presidenza;
d) il Presidente;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) il Collegio dei
Probiviri.
I componenti degli organi
della CONFAGRICOLTURA CATANIA, escluso il Collegio dei Revisori dei Conti,
devono essere soci della CONFAGRICOLTURA stessa.
Per le assemblee che comportano investimenti di
capitali o modifiche dello statuto dovrà essere
nominato segretario un notaio.
Art. 16
Assemblea
Generale. L’Assemblea Generale della CONFAGRICOLTURA
CATANIA è costituita:
a) dal
Presidente della CONFAGRICOLTURA CATANIA;
b) dai
Vice Presidenti della CONFAGRICOLTURA CATANIA;
c) dal Presidente e dal Vice Presidente di
ciascun Sindacato provinciale di categoria e della Sezione di cui al secondo
comma dell’art. 3;
d) dal Presidente e dal Vice Presidente di
ciascuna Sezione provinciale di Prodotto;
e) dai delegati comunali, designati dagli
associati riuniti in Assemblea di comprensorio.
All’assemblea partecipano anche i delegati delle
associazioni, degli enti e delle organizzazioni di cui al terzo ed al quarto
comma dell’art. 3, nel numero stabilito dai rispettivi accordi, con voto
consultivo.
I componenti dell’Assemblea
dovranno essere in regola con il pagamento del contributo associativo degli
ultimi tre anni compreso l’anno in corso e potranno farsi sostituire, in caso
di impedimento, da un altro socio avente diritto a partecipare all’Assemblea,
designato con delega scritta.
Ad una stessa persona non possono essere affidate più
di due deleghe.
Art. 17
Adunanze
dell’Assemblea. L’Assemblea Generale si riunisce, in via
ordinaria, una volta all’anno, non oltre il 31 marzo;
in via straordinaria, per iniziativa del Presidente in caso di necessità, od in
seguito a deliberazione del Consiglio Direttivo o del Comitato di Presidenza o
del Collegio dei Revisori dei Conti o a richiesta di due Sindacati di categoria
o quattro Sezioni di Prodotto.
Se due Sindacati di categoria o quattro Sezioni di
Prodotto chiedono che sia convocata l’Assemblea, la convocazione dell’Assemblea
stessa dovrà aver luogo entro due mesi dalla data
della richiesta.
Chi chiede la convocazione dell’Assemblea
è tenuto a precisare gli argomenti da portare in discussione.
All’Assemblea Generale ordinaria è invitato il
Presidente confederale, il quale può farsi rappresentare da un suo delegato.
Art. 18
Convocazione
dell’Assemblea. L’Assemblea Generale è convocata su
deliberazione del Consiglio Direttivo a cura della Presidenza, mediante avviso
postale spedito ai componenti di essa almeno 15 giorni
prima della data dell’adunanza e mediante annuncio sull’organo di stampa della
CONFAGRICOLTURA CATANIA o su altro giornale locale, pubblicati prima della data
dell’adunanza. Tutte le comunicazioni devono contenere l’indicazione del luogo
della riunione, del giorno e dell’ora fissate per la
prima e per la seconda convocazione, nonchè l’ordine
del giorno dell’Assemblea.
In caso di particolare urgenza, il termine di cui
sopra potrà essere ridotto ad otto giorni.
Art. 19
Costituzione
dell’Assemblea. L’Assemblea Generale è validamente costituita
in prima convocazione se il numero degli intervenuti rappresenta la maggioranza
dei suoi componenti; in seconda convocazione, la quale
può aver luogo anche un’ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei
presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in
caso di parità, decide il voto del Presidente. Non si tiene conto degli
astenuti.
Le modalità della votazione sono stabilite di volta in
volta dall’Assemblea, salvo per le nomine di persone, che hanno
luogo per scrutinio segreto, a meno che l’Assemblea medesima non decida
all’unanimità di provvedervi diversamente.
In caso di
votazione a scrutinio segreto l’Assemblea provvederà a
nominare i componenti del seggio elettorale composto da un presidente e due o
più scrutatori.
Le
candidature di persone per le cariche elettive di competenza dell’Assemblea
possono essere presentate anche nella sede assembleare stessa, salvo diverse
disposizioni previste da un eventuale regolamento elettorale.
Art. 20
Presidente
- Segretario dell’Assemblea — Verbale. L’Assemblea Generale è
presieduta dal Presidente della CONFAGRICOLTURA CATANIA. In caso di sua assenza o impedimento, salvo che l’Assemblea non decida
di eleggere nel suo seno altro presidente, si applica quanto previsto
dall’ultimo comma dell’art. 24 del presente statuto.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario
e dagli scrutatori.
Copia delle deliberazioni adottate dovrà essere
inviata, entro 30 giorni, alla Confederazione Generale dell’Agricoltura
Italiana.
Art.21
Attribuzioni dell’Assemblea. Sono di competenza dell’Assemblea:
1) l’elezione del Presidente e dei Vice
Presidenti della CONFAGRICOLTURA CATANIA;
2) la eventuale nomina del Presidente Onorario della
CONFAGRICOLTURA CATANIA;
3) l’elezione dei componenti
il Consiglio Direttivo di cui all’art.
19 lettera e);
4) l’elezione dei probiviri;
5) la determinazione
delle direttive generali dell’attività dell’Unione, nell’ambito ed in armonia
con le direttive confederali;
6) l’approvazione,
entro il 31 marzo di ciascun anno,
del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
7) le
modifiche dello Statuto, lo scioglimento della CONFAGRICOLTURA CATANIA e la
nomina dei liquidatori;
8) la
determinazione dei contributi
associativi annuali che dovranno essere versati dai singoli soci della
CONFAGRICOLTURA CATANIA, a norma dell’art. 6 del presente Statuto;
9) la
determinazione, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 4, della misura della
quota di iscrizione da versarsi da ciascun socio
all’atto dell’ammissione;
10) le
decisioni sui ricorsi contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo sulla
perdita della qualità di associato, ai sensi dell’art.
7;
11) la
nomina dei Revisori dei Conti e la determinazione del loro emolumento;
12) la
proposizione dei ricorsi al Comitato Direttivo confederale avverso le
determinazioni della Giunta Esecutiva confederale concernenti la misura del
contributo associativo da versare alla Confederazione;
13) l’istituzione
dei delegati comunali ed intercomunali su proposta del Consiglio Direttivo;
14) l’approvazione di un eventuale regolamento
elettorale.
Art. 22
Consiglio
Direttivo. Il Consiglio Direttivo è costituito:
a) dal
Presidente della CONFAGRICOLTURA CATANIA;
b) dai
Vice Presidenti della CONFAGRICOLTTJIRA CATANIA;
c) dai Presidenti dei Sindacati Provinciali di
categoria e delle Sezioni provinciali dell’Anga e del
Sindacato Nazionale Pensionati;
d) dal Presidente di ciascuna Sezione di
prodotto;
e) da
almeno cinque consiglieri soci della CONFAGRICOLTURA CATANIA eletti
dall’Assemblea Generale.
Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa, con
voto consultivo, un delegato per ciascuna delle associazioni, degli enti e
delle organizzazioni di cui al terzo e quarto
comma dell’art. 3, ove stabilito nei rispettivi accordi.
Art. 23
Convocazione
e adunanze del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce
almeno una volta ogni bimestre, ed in via straordinaria, quando lo ritenga
opportuno il Presidente o ne faccia richiesta un Sindacato di categoria o due
Sezioni di prodotto, precisando gli argomenti da porre in discussione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente
della CONFAGRICOLTURA CATANIA.
Per la convocazione per la validità delle adunanze,
per le deliberazioni del Consiglio Direttivo e per i verbali, si osservano le
norme stabilite per l’Assemblea
In caso di urgenza la
convocazione del Consiglio Direttivo può essere fatta con un preavviso non
minore di cinque giorni.
Art. 24
Attribuzioni
del Consiglio Direttivo. Spetta al Consiglio Direttivo:
1) deliberare
su tutte le questioni di carattere generale che interessano l’agricoltura della
provincia, seguendo le
direttive generali stabilite dall’Assemblea;
2) studiare
e coordinare proposte e problemi che interessano
l’agricoltura, le categorie e gli agricoltori associati;
3) deliberare,
previa autorizzazione delle Federazioni Nazionali di categoria, su un diverso
ordinamento dei Sindacati stessi nell’ambito della CONFAGRICOLTURA CATANIA;
4) ratificare gli statuti dei Sindacati
Provinciali di categoria, i regolamenti delle Sezioni Provinciali di Prodotto e
le modifiche degli stessi;
5) indire le assemblee di comprensorio per
l’elezione dei delegati di comprensorio;
6) individuare e definire i comprensori di
cui all’art. 12 ed istituire gli uffici zona ed i recapiti;
7) approvare il bilancio preventivo ed il
rendiconto consuntivo della CONFAGRICOLTURA CATANIA da presentare all’Assemblea
Generale, tenuto conto dei termini di cui all’art. 21 punto 6;
8) designare i componenti
il Comitato di Presidenza di cui all’art. 25 del presente statuto;
9) conferire
ai componenti il Comitato di Presidenza, su proposta
del Presidente, eventuali incarichi di interesse sindacale;
10) nel caso in cui si
verifichi una carenza nella composizione del Consiglio Direttivo relativamente
ai consiglieri di cui all’art. 22 lettera e), subentra il primo dei non eletti
previa ratifica del Consiglio Direttivo medesimo;
11) individuare i prodotti, i settori di
produzione o i settori economici di rilevanza agricola ambientale o
territoriale, per i quali istituire le Sezioni Provinciali di prodotto;
12) designare i delegati a rappresentare la
CONFAGRICOLTURA CATANIA alla Assemblea della
Federazione Regionale Agricoltori nonché gli ulteriori componenti il Comitato
Direttivo della Federazione Regionale Agricoltori eventualmente spettanti alla
CONFAGRICOLTURA CATANIA;
13) designare alla Federazione Regionale Agricoltori
il rappresentante della CONFAGRICOLTURA CATANIA al Comitato per i Problemi
Organizzativi ed al Comitato per i Problemi Sindacali, al Comitato
per i Problemi dell’Ambiente e del Territorio ed al Comitato per i Problemi
delle aree economicamente svantaggiate;
14) proporre all’Assemblea i contributi
associativi annuali che dovranno essere versati dai singoli soci della
CONFAGRICOLTURA CATANIA, a norma dell’art. 6 del presente Statuto;
15) proporre
all’Assemblea la misura della quota di iscrizione da
versarsi da ciascun socio all’atto dell’ammissione, ai sensi dell’ultimo comma
dell’art. 4;
16) deliberare gli accordi con le
associazioni, gli enti e le organizzazioni di cui al terzo comma dell’art. 3;
17) deliberare sui ricorsi contemplati dal
quarto comma dell’art. 4 del presente Statuto;
18) approvare
l’organico ed il regolamento del personale e dei servizi;
19) approvare, su
proposta del Presidente, assunzioni, promozioni e licenziamento del personale
direttivo;
20) ratificare
le deliberazioni di propria competenza, adottate in via d’urgenza dal Comitato
di Presidenza o dal Presidente;
21) dare il
parere su tutte le materie ad esso sottoposte dal
Comitato di Presidenza ed attuare quanto altro sia ritenuto utile per
l’adempimento degli scopi statutari.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
Art. 25
Comitato
di Presidenza. Il Comitato di Presidenza è costituito dal
Presidente, dai Vice Presidenti della CONFAGRICOLTURA CATANIA e da almeno tre componenti designati nel proprio seno dal Consiglio
Direttivo.
Art. 26
Attribuzioni
del Comitato di Presidenza. Spetta al Comitato di Presidenza:
1) collaborare
col Presidente nello svolgimento delle funzioni a questi attribuite dal presente
Statuto e nell’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo;
2) curare
l’espletamento di quelle attribuzioni e di quegli incarichi che siano ad esso affidati dal Consiglio Direttivo;
3) deliberare
sull’ammissione a socio e sull’assegnazione ai singoli Sindacati di categoria
ed alle singole Sezioni di Prodotto, ai sensi del quarto comma dell’art. 4 del presente statuto;
4) predisporre
il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo della CONFAGRICOLTURA
CATANIA da presentare per l’approvazione al Consiglio Direttivo;
5) determinare
le modalità per l’erogazione delle spese, per gli investimenti di capitali e
per la gestione economica e finanziaria della CONFAGRICOLTURA CATANIA;
6) predisporre
l’organico ed il regolamento del personale e dei servizi, da presentare
all’approvazione del Consiglio Direttivo;
7) attuare
quant’altro sia ritenuto utile per l’adempimento
degli scopi statutari.
Nei casi di urgenza il
Comitato di Presidenza è autorizzato ad assumere le facoltà deliberanti attribuite
al Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica da parte dello stesso alla
sua prima riunione.
Art. 27
Presidente
e Vice Presidenti. Il Presidente
ed i Vice Presidenti sono eletti dall’Assemblea.
I Vice Presidenti sono in numero di 2 e debbono appartenere a differenti Sindacati provinciali di
categoria e/o Sezioni Provinciali di
prodotto e comprensorio.
I Presidenti
ed i Vice Presidenti durano in carica tre anni e non
possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la
rappresentanza legale della CONFAGRICOLTURA CATANIA di fronte a terzi ed in
giudizio.
In caso di assenza o di
impedimento, le sue attribuzioni sono esercitate da un Vice Presidente: dal Vice Presidente eletto col maggior numero di voti,
o, a parità di voti, dal più anziano di età.
In caso di assenza dei Vice Presidenti, il Presidente provvederà a
conferire le proprie attribuzioni ad un delegato di sua nomina.
Art. 28
Attribuzioni
del Presidente. Spetta al Presidente:
1) eseguire le deliberazioni
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
2) adottare
i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell’attività della
CONFAGRICOLTURA CATANIA;
3) provvedere,
dopo aver consultato preventivamente il
Consiglio Direttivo, alle assunzioni, alle promozioni ed al licenziamento
del personale, fatta eccezione di
quello direttivo;
4) compiere, nell’ambito dei suoi poteri,
ogni altra incombenza non prevista dal presente articolo;
5) partecipare all’Assemblea Generale della
Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, giusta l’art. 10 lettera e)
dello Statuto confederale;
6) partecipare
al Consiglio Direttivo della Federazione Regionale;
7) convocare
e presiedere le assemblee del comprensorio.
In caso di urgenza il Presidente
può esercitare, salvo ratifica, i poteri del Comitato di Presidenza o del
Consiglio Direttivo.
Art. 29
Presidente
Onorario. Il Presidente Onorario, eventualmente eletto dall’Assemblea fra persone che abbiano reso
eccezionali e segnalati servizi alla Organizzazione,
fa parte di diritto di tutti gli Organi della CONFAGRICOLTURA CATANIA.
L’incarico
di Presidente Onorario non è compatibile con qualsiasi carica in partiti
politici e con il mandato parlamentare europeo, nazionale e regionale.
Art. 30
Revisori
dei Conti. L’Assemblea nomina, anche fuori del proprio
seno, un Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri effettivi e tre supplenti, che durano in carica tre anni e sono
rieleggibili. Essa designa altresì il Presidente del Collegio stesso.
Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila
sull’andamento della gestione economica e finanziaria
della CONFAGRICOLTURA CATANIA e ne riferisce all’Assemblea con la relazione sul
conto consuntivo, previa comunicazione al Consiglio Direttivo.
I Revisori dei Conti effettivi, o, in loro assenza, i
supplenti, partecipano con voto consultivo alle adunanze dell’Assemblea e del
Consiglio Direttivo.
Art. 31
Collegio
dei Probiviri. L’Assemblea Generale della CONFAGRICOLTURA
CATANIA nomina un Collegio dei Probiviri i quali durano in carica tre anni.
L’appartenenza al Collegio non è compatibile con ogni
altra carica nell’ambito della CONFAGRICOLTURA CATANIA.
Al Collegio dei Probiviri possono essere sottoposte
tutte le questioni che riguardano la interpretazione e
l’applicazione del presente Statuto e che non siano riservate ad altri Organi
della CONFAGRICOLTURA CATANIA.
Ad esso possono essere
deferiti altresì i casi di dissenso e di contrasto, di qualsiasi specie, che
dovessero sorgere tra le Organizzazioni aderenti.
Art. 32
Direzione
e Personale della CONFAGRICOLTURA CATANIA. L’attività
della CONFAGRICOLTURA CATANIA si esplica in base ad un
regolamento e ad un organico approvati dal Consiglio Direttivo.
Il Direttore della CONFAGRICOLTURA CATANIA:
a) sovraintende a tutti i Servizi ed Uffici della
CONFAGRICOLTURA CATANIA e ne regola l’attività. Egli è di
diritto Capo del Personale;
b) applica
le deliberazioni d Organi della CONFAGRICOLTURA CATANIA, studia e propone al
Presidente le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli
scopi statutari;
c) partecipa
con voto consultivo a tutte le riunioni degli Organi della CONFAGRICOLTURA
CATANIA, è Segretario di diritto dei medesimi e firma, unitamente al
Presidente, i relativi verbali;
d) partecipa
con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo della Federazione
Regionale;
e) propone,
agli organi competenti, l’assunzione, le promozioni ed il licenziamento del
personale;
f) firma
congiuntamente al
Presidente tutti gli atti, contratti, documenti della CONFAGRICOLTURA
CATANIA, in esecuzione delle decisioni e delle direttive di massima degli
organi competenti.
TITOLO IV
SINDACATI
PROVINCIALI DI CATEGORIA
E SEZIONI DI PRODOTI PROVINCIALI
Art. 33
Ordinamento. La
CONFAGRICOLTURA CATANIA ha la rappresentanza di tutti i propri associati nei
confronti delle autorità di governo e della regione e delle altre associazioni
professionali.
La CONFAGRICOLTURA CATANIA si articola attraverso i
seguenti sindacati di categoria:
1) Sindacato Provinciale dei Proprietari
Conduttori in Economia che inquadra i proprietari conduttori in economia;
2) Sindacato Provinciale degli Affittuari
Conduttori in Economia che inquadra gli affittuari conduttori in economia;
3) Sindacato Provinciale dell’impresa
Familiare Coltivatrice che inquadra i diretti coltivatori a qualsiasi titolo;
4) Sindacato Provinciale delle Forme
Associative che inquadra i concedenti di beni a conduzione associata o gestiti
in forma societaria.
Questi hanno la rappresentanza degli interessi delle singole
categorie professionali in armonia e nel rispetto delle direttive e dell’azione
della CONFAGRICOLTURA CATANIA.
Qualsiasi iniziativa sindacale riguardante singole
categorie professionali può essere presa dai
rispettivi Sindacati Provinciali previa autorizzazione della CONFAGRICOLTURA CATANIA.
I Sindacati Provinciali costituiscono, con i sindacati della stessa categoria professionale delle altre
province, le federazioni nazionali di categoria previste dall’art. 24 del
vigente statuto confederale.
E’ in facoltà del Sindacato Provinciale di ricorrere
al Consiglio Direttivo della CONFAGRICOLTURA CATANIA o al Collegio dei
Probiviri contro le direttive della CONFAGRICOLTIJRA CATANIA ritenute non conformi agli interessi della categoria rappresentata.
Il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Probiviri è
altresì competente a decidere degli eventuali contrasti tra singoli Sindacati
Provinciali di categoria.
Art. 34
Sindacati
Provinciali di categoria. Ogni Sindacato Provinciale costituente la
CONFAGRICOLTURA CATANTA deve predisporre un proprio statuto che preveda, fra l’altro, i propri organi direttivi e le
rispettive competenze.
Lo statuto di ogni singolo
Sindacato deve essere adattato allo Statuto della CONFAGRICOLTURA CATANIA ed a
quello della Federazione Nazionale di categoria.
Lo Statuto deliberato dall’assemblea degli associati
del Sindacato entra in vigore solo dopo l’approvazione da parte del Consiglio
Direttivo della CONFAGRICOLTURA CATANIA.
Art. 35
Organi
dell’attività economica. Al fine di
realizzare una organica e specifica funzione di
promozione, di assistenza e di rappresentanza nel campo dell’attività tecnica
ed economica, relativamente ai singoli prodotti, la CONFAGRICOLTURA CATANIA si
articola in Sezioni di Prodotto.
Esse
inquadrano in sede sindacale le categorie imprenditoriali secondo le produzioni
rappresentate e svolgono la loro attività in base a
propri regolamenti approvati rispettivamente dal Consiglio Direttivo della
CONFAGRICOLTURA CATANIA e ratificati dalla corrispondente Federazione Nazionale
di Prodotto.
Art.36
Sezioni di
Prodotto Provinciali. Le Sezioni di
Prodotto Provinciali, di cui all’art. 3, inquadrano i soci in
relazione alle produzioni rappresentate per i settori d’interesse.
Sulla
base di un proprio regolamento, i soci di ciascuna Sezione
Provinciale di Prodotto eleggono il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.
Non potranno
comunque essere eletti alla Presidenza o alla Vice
Presidenza i soci che, relativamente al singolo prodotto, non abbiano un
prevalente interesse produttivo.
I Presidenti
delle Sezioni Provinciali di Prodotto fanno parte dell’assemblea della CONFAGRICOLTURA CATANIA e sono membri di diritto del
Consiglio Direttivo della stessa.
Le Sezioni
Provinciali di Prodotto concorrono per i singoli prodotti di interesse
e di rilevanza regionale a formare le Sezioni Regionali di Prodotto.
I Presidenti
delle Sezioni Provinciali sono componenti
dell’assemblea della Federazione regionale e, secondo le procedure e nei
limiti, giusta l’art. 26 dello Statuto confederale, fanno parte del Consiglio
Direttivo della medesima.
A ciascun componente le Sezioni di Prodotto Provinciali è attribuito
un voto.
TITOLO V
PATRIMONIO - ENTRATE - BILANCI
Art. 37
Patrimonio. Il Patrimonio
della CONFAGRICOLTURA CATANIA è costituito:
a) dai
beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni ed a
qualsiasi altro titolo, spettino e vengano in possesso della CONFAGRICOLTURA
CATANIA;
b) dalle
quote di iscrizione dei singoli soci;
c) dalle
eccedenze attive dei bilanci annui.
Art. 38
Entrate, Le
entrate della CONFAGRICOLTURA CATANIA sono costituite:
a) dai
contributi annuali dei soci e da quelli straordinari che venissero
stabiliti dall’assemblea, nonchè dalle quote di
pertinenza della CONFAGRICOLTURA CATANIA sui proventi a carattere nazionale,
regionale o provinciale, relativi ad attività svolte dall’Organizzazione;
b) dagli
interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
c) dagli
eventuali proventi di attività svolta in conformità
degli scopi della CONFAGRICOLTURA CATANIA e da ogni altro tipo di
contribuzione.
Art. 39
Amministrazione. Il Comitato di
Presidenza determina le modalità per l’erogazione delle spese, per gli
investimenti di capitali e per la gestione economica e finanziaria della
CONFAGRICOLTURA CATANIA.
E’ vietato distribuire anche in modo indiretto utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita della CONFAGRICOLTURA CATANIA, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 40
Bilanci. Per ciascun
anno solare sono compilati il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo,
i quali sono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Generale, insieme con
le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il bilancio preventivo ed il
rendiconto consuntivo debbono essere sottoposti all’esame del Collegio dei
Revisori dei Conti almeno un mese prima della data fissata per l’Assemblea
Generale.
TITOLO VI
MODIFICAZIONI
STATUTARIE - SCIOGLIMENTO DELL’UNIONE
Art. 41
Modificazioni
statutarie. Le modificazioni allo Statuto sono deliberate
dall’Assemblea Generale in seduta straordinaria.
In tal caso, per la validità della costituzione
dell’Assemblea, è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la
metà dei suoi componenti, in seconda convocazione è
sufficiente la presenza di un terzo di essi.
Per la validità delle deliberazioni adottate è
necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
Art. 42
Scioglimento
e liquidazione della CONFAGRICOLTURA CATANIA. Lo
scioglimento della CONFAGRICOLTURA CATANIA deve essere deliberata
dall’Assemblea Generale.
In tal caso, per la validità della costituzione
dell’Assemblea, è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei suoi componenti.
Per la validità delle deliberazioni è necessario il
voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.
Qualora venga deliberato lo
scioglimento della CONFAGRICOLTURA CATANIA, l’Assemblea provvederà alla nomina
di un Collegio di liquidatori, composto di non meno di tre membri,
determinandone i poteri e stabilendo le modalità della liquidazione. Essa
devolverà il patrimonio residuo dell’ente ad altra associazione con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità.
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 43
Sono riconosciuti, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto
confederale, poteri di intermediazione - ed
all’occorrenza di arbitrato e di intervento - al Comitato Direttivo
confederale, ed in seconda istanza al Collegio dei Probiviri confederali, nei
confronti della CONFAGRICOLTURA CATANIA, per quanto riguarda i suoi rapporti
con le altre Organizzazioni confederate.
Art.44
Fino alla costituzione degli Organi ed all’elezione
delle cariche della CONFAGRICOLTURA CATANIA in base alle norme previste dal
presente Statuto, rimangono in vigore gli Organi e le cariche in funzione
all’atto dell’approvazione di esso.
Art. 45
Il presente Statuto, e le eventuali
successive modifiche, una volta deliberato dall’Assemblea, deve essere
trasmesso entro un mese per la sua approvazione al Comitato Direttivo
confederale.
Art. 46
E’ in facoltà dell’Assemblea delegare con apposita delibera il Consiglio Direttivo ad apportare tutte
le modifiche al presente statuto che fossero richieste dalla Confederazione per
ratificarlo, nonchè ad apportare in prosieguo tutte
quelle ulteriori modifiche che si rendessero necessarie per armonizzare il
presente statuto a quello confederale, giusta l’art. 39 dello stesso statuto
confederale.
Art. 47
Nel caso di mancato adeguamento o in
presenza di norme che comunque siano in contrasto con lo statuto
confederale, prevalgono le disposizioni del medesimo.